Art. 441. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Consulente tecnico in appello.
Dispositivo
Art. 441.
(( (Consulente tecnico in appello). ))
((Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, puo' nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.))
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione