Art. 18. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Revisione dell'albo.
Dispositivo
Art. 18.
(Revisione dell'albo).
L'albo e' permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
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Spiegazione