Art. n°
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Art. 23. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

Dispositivo

Art. 23.

(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi).


Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo ((in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici)).


Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.


Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.


Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.



Ratio Legis


Spiegazione