Art. 20. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sanzioni disciplinari.
Dispositivo
Art. 20.
(Sanzioni disciplinari).
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'avvertimento;
2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall'albo.
Articoli correlati nel
Attuazione del codice di procedura civile
Ratio Legis
Spiegazione