Art. n°
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Art. 22. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distribuzione degli incarichi.

Dispositivo

Art. 22.

(Distribuzione degli incarichi).


Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le fuizioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesinio.


Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.


Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.



Ratio Legis


Spiegazione