Art. 160. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forma degli avvisi.
Dispositivo
Art. 160.
(Forma degli avvisi).
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.
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Spiegazione