Art. 161-ter. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vendite con modalita' telematiche.
Dispositivo
Art. 161-ter.
(( (Vendite con modalita' telematiche). ))
((Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica)).
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Spiegazione