Art. 164. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Atti di trasferimento del bene espropriato.
Dispositivo
Art. 164.
(Atti di trasferimento del bene espropriato).
Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.
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Spiegazione