Art. 88. Attuazione del codice civile
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L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento puo' essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato puo' essere scritto in calce alla copia
Dispositivo
Art. 88.
L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento puo' essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato puo' essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.
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Spiegazione