Art. 101-ter. Attuazione del codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ai fini della pubblicita' prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa' richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicita'
Dispositivo
Art. 101-ter.
((Ai fini della pubblicita' prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa' richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicita' attuata nello Stato ove e' situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.))
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Spiegazione