Art. 103. Attuazione del codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
Dispositivo
Art. 103.
((I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6)).
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Spiegazione