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Art. 123. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione puo' essere proposta, sempre ch

Dispositivo

Art. 123.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione puo' essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli ((nati fuori del matrimonio)) per i quali e' ammessa dall'art. 278 nel nuovo codice. (6)


I figli ((nati fuori del matrimonio)) che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. (6)


Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e' ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa e' soggetta al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.


Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.


I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita' o di maternita' ((...)) proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non e' intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gia' ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.


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AGGIORNAMENTO (6)


La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1963, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in conseguenza, dichiara altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione".


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Spiegazione