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Art. 126. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice e' applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state gia' impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.

Dispositivo

Art. 126.

La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice e' applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state gia' impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.


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