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Art. 128. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si e' verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, puo' privare il genitore della patria potesta' sui figli, quando risul

Dispositivo

Art. 128.

Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si e' verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, puo' privare il genitore della patria potesta' sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e puo' provvedere in conformita' all'art. 342 del codice.


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