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Art. 217. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Le societa' cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le societa' cooperative a responsabilita' illimi

Dispositivo

Art. 217.

Le societa' cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le societa' cooperative a responsabilita' illimitata e per le societa' cooperative a responsabilita' limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.


Le societa' cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione. (1) (2) (3) (4) ((5))


Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".


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AGGIORNAMENTO (4)


La Legge 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".


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AGGIORNAMENTO (5)


La Legge 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la Legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".


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