Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 223. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.

Dispositivo

Art. 223.

I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.


Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e' sciolto.


(1) (2) (3) (4) ((5))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".


---------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


La Legge 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".


---------------


AGGIORNAMENTO (5)


La Legge 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la Legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".


Articoli correlati nel Attuazione del codice civile

Ratio Legis


Spiegazione