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Art. 223-terdecies. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualita' prevalente.

Dispositivo

Art. 223-terdecies.

((Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualita' prevalente.


Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.))


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