Art. n°
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Art. 8 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Determinazione del reddito complessivo.

Dispositivo

Art. 8

(Determinazione del reddito complessivo).


1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.


2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.


3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84. (109) ((121))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "[...] Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [...]".


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.Legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta".


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AGGIORNAMENTO (101)


Il D.Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 28) che "Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."


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AGGIORNAMENTO (109)


La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che "Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008".


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AGGIORNAMENTO (121)


Il D.Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo".


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