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Art. 11 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Determinazione dell'imposta

Dispositivo

Art. 11

(Determinazione dell'imposta)


1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:


a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;


b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;


c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;


d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;


e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.


2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.


2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta. (109)


3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, ((15, 16 e 16-bis)) nonche' in altre disposizioni di legge.


4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.


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AGGIORNAMENTO (109)


La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".


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