Art. 23 Testo Unico IVA
Applicazione dell'imposta ai non residenti
Dispositivo
((Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del
medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d),
e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di
fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle
lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo
47; 78
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, societa' o enti non
residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.))
Ratio Legis
Spiegazione