Art. n°
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Art. 23 Testo Unico IVA

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Applicazione dell'imposta ai non residenti

Dispositivo

Art. 23

((Applicazione dell'imposta ai non residenti


1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non


residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:


a) i redditi fondiari;


b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti


residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;


c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello


Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;


d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate


nel territorio dello Stato;


e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel


territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;


f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio


dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:


1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1,


dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;


2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo


articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;


3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del


medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;


g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,


associati o partecipanti non residenti.


2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d),


e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:


a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di


fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16;


b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle


lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo


47; 78


c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di


brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;


d) i compensi corrisposti ad imprese, societa' o enti non


residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.))


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