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Art. 17 Testo Unico IVA

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Tassazione separata

Dispositivo

Art. 17

Tassazione separata


1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:


a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;


a-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252)); ((108))


b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;


c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;


c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;


d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;


e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;


f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);


g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni;


g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;


g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;


h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;


i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni;


l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;


m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;


n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni.


n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.


2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.


3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente.


4. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5.


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AGGIORNAMENTO (108)


Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'entrata in vigore dell'abrogazione della lettera a-bis) del comma 1 del presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.


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