Art. 26 Testo Unico IVA
Imputazione dei redditi fondiari
Dispositivo
((Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla
percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarita' della proprieta' o altro diritto
reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Legge 31 maggio 1994, n. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 27 luglio 1994, n. 473.
3. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in
parte nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Legge 31 maggio 1994, n. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 27 luglio 1994, n. 473.))
Ratio Legis
Spiegazione
