Art. n°
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Art. 34 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Determinazione del reddito agrario

Dispositivo

Art. 34

((Determinazione del reddito agrario


1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di


tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale.


2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le


disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.


3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26


e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.


4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici


adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.))



Ratio Legis


Spiegazione