Art. 34 Testo Unico IVA
Determinazione del reddito agrario
Dispositivo
((Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di
tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le
disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26
e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici
adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.))
Ratio Legis
Spiegazione
