Art. n°
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Art. 42 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Costruzioni rurali

Dispositivo

Art. 42

((Costruzioni rurali


1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le


costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:


a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della


terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;


b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2


dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;


c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte


occorrenti per la coltivazione;


d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti


agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.))



Ratio Legis


Spiegazione