Art. 37 Testo Unico IVA
Determinazione del reddito dei fabbricati
Dispositivo
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del ((5 per cento)), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento. (125) ((128))
4-ter. COMMA ABROGATO DAlegge D.Legge 31 maggio 1994, n. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA legge 27 LUGLIO 1994, N.473
4-quater. COMMA ABROGATO DALLA Legge 13 maggio 1999, n. 133
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AGGIORNAMENTO (125)
Il D.Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 5-septies) che "Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies."
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AGGIORNAMENTO (128)
La Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 74) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno 2013.
Ratio Legis
Spiegazione