Art. 83 Testo Unico IVA
Determinazione del reddito complessivo
Dispositivo
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ((anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del D.LGS. 28 febbraio 2005, n. 38,)) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. (95) (109)
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AGGIORNAMENTO (95)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali".
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AGGIORNAMENTO (109)
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che le presenti modifiche si apllicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Ratio Legis
Spiegazione