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Art. 92 Testo Unico IVA

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Variazioni delle rimanenze

Dispositivo

Art. 92

((Variazioni delle rimanenze


1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati


all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze


iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal


fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a


costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un


valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in


categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun


gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle


disposizioni che seguono.


2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono


valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla


divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati


nell'esercizio stesso per la loro quantita'.


3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e'


aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',


valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per


esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la


diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti


esercizi, a partire dal piu' recente.


4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali


con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo


uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze


finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del


metodo adottato.


5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,


determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore


normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore


minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera


quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,


per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore


normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura


dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in


conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli


esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte


nello stato patrimoniale per un valore superiore.


6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di


esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle


spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito


nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata


ultrannuale.


7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato


dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio


successivo.


8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che


valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al


dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in


deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella


dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i


criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con


riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa


dell'impresa.))


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