Art. 92 Testo Unico IVA
Variazioni delle rimanenze
Dispositivo
((Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal
fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a
costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un
valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in
categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle
disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e'
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la
diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti
esercizi, a partire dal piu' recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali
con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo
uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze
finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del
metodo adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore
normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore
minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera
quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,
per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in
conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli
esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte
nello stato patrimoniale per un valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di
esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle
spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito
nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata
ultrannuale.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato
dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio
successivo.
8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che
valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al
dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in
deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con
riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa
dell'impresa.))
Ratio Legis
Spiegazione
