Art. 105 Testo Unico IVA
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
Dispositivo
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
((3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e' deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del D.LGS. 5 dicembre 2005, n. 252)). ((108))
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).
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AGGIORNAMENTO (108)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'entrata in vigore delle modifiche al presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Ratio Legis
Spiegazione