Art. 75. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Restituzione di cose non pagate.
Dispositivo
Art. 75.
(Restituzione di cose non pagate).
Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
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Legge Fallimentare
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Spiegazione