Art. 78. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Conto corrente, mandato, commissione.
Dispositivo
Art. 78.
(( (Conto corrente, mandato, commissione). ))
((I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario e' trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attivita' compiuta dopo il fallimento.))
Articoli correlati nel
Legge Fallimentare
Ratio Legis
Spiegazione
