Art. n°
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Art. 76. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contratto di borsa a termine.

Dispositivo

Art. 76.

(Contratto di borsa a termine).


Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, ((si scioglie)) alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.



Ratio Legis


Spiegazione