Art. n°
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Art. 82. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contratto di assicurazione.

Dispositivo

Art. 82.

(Contratto di assicurazione).


Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.


Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore alla dichiarazione di fallimento.



Ratio Legis


Spiegazione