Art. 223. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fatti di bancarotta fraudolenta.
Dispositivo
Art. 223.
(Fatti di bancarotta fraudolenta).
Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
((1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.))
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'.
Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.
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Spiegazione