Art. n°
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Art. 67. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.

Dispositivo

Art. 67.

((1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.))



Ratio Legis


Spiegazione