Art. 67. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Dispositivo
Art. 67.
((1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.))
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Spiegazione