Art. n°
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Art. 71. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di luc

Dispositivo

Art. 71.

((1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.))



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