Art. 71-quater. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato
Dispositivo
Art. 71-quater.
((1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.))
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Spiegazione