Art. 74. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
Dispositivo
Art. 74.
((1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, puo' nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto e' necessario per eliminare le cause che turbano la regolarita' dell'utilizzazione.))
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Spiegazione