Art. 75. Diritto d'autore
La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Dispositivo
((La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.))
((42))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della Legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)".
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AGGIORNAMENTO (14)
La Legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni".
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonche' gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtu' delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data".
Ratio Legis
Spiegazione