Art. 78. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
Dispositivo
Art. 78.
((1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.))
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Spiegazione