Art. n°
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Art. 90. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

Dispositivo

Art. 90.

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:


1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;


2) la data dell'anno di produzione della fotografia;


3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.


Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non e' considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.



Ratio Legis


Spiegazione