Art. 90. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
Dispositivo
Art. 90.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non e' considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
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Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione