Art. n°
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Art. 91. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche e' lecita, contro pagamento di un equo compenso che e' determinato nelle forme previste dal regolamento.

Dispositivo

Art. 91.

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche e' lecita, contro pagamento di un equo compenso che e' determinato nelle forme previste dal regolamento.


Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.


La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualita' od aventi comunque pubblico interesse, e' lecita contro pagamento di un equo compenso.


Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.



Ratio Legis


Spiegazione