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Art. 150. Codice proprietà industriale

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Trasmissione della domanda di brevetto europeo

Dispositivo

Art. 150.

Trasmissione della domanda di brevetto europeo


1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del


servizio militare brevetti del Ministero della difesa, e' manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu' breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.


2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano


ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.


3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle


invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.



Ratio Legis


Spiegazione