Art. n°
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Art. 158. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divisione della domanda di registrazione di marchio

Dispositivo

Art. 158.

Divisione della domanda di registrazione di marchio


1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.


2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti


e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.


3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti


o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:


a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione


del marchio;


b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione


dell'ufficio di registrazione del marchio;


c) durante ogni procedura di ricorso ((contro la decisione


relativa alla registrazione del marchio)).


4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda


iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.


5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine


assegnato dall'ufficio.



Ratio Legis


Spiegazione