Art. 153. Codice proprietà industriale
Segretezza della domanda internazionale
Dispositivo
Segretezza della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del
richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con Legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorita'.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di
essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.
Ratio Legis
Spiegazione