Art. 209. Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
Dispositivo
Art. 209.
Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per
ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale ((in Italia che puo' consistere anche nella sede)) dell'ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la
cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
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Spiegazione