Art. 220. Codice proprietà industriale
Procedimento disciplinare
Dispositivo
Procedimento disciplinare
1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre
all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno
di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna
memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i
motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i
motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Ratio Legis
Spiegazione