Art. n°
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Art. 220. Codice proprietà industriale

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Procedimento disciplinare

Dispositivo

Art. 220.

Procedimento disciplinare


1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre


all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.


2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno


di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.


3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna


memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.


4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i


motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.


5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i


motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.


6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza


i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad astenersi.


7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.



Ratio Legis


Spiegazione