Art. 217. Codice proprietà industriale
Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
Dispositivo
Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle
iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in
proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa
professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato,
esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il
miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al
suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo
della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di
cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le
istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.
(( p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai
relativi aggiornamenti.))
Ratio Legis
Spiegazione