Art. 657. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Legato di cosa acquistata dal legatario.
Dispositivo
Art. 657.
(Legato di cosa acquistata dal legatario).
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato e' senza effetto in conformita' dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e' stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato e' senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione