Art. 662. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Onere della prestazione del legato.
Dispositivo
Art. 662.
(Onere della prestazione del legato).
Il testatore puo' porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu' legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione