Art. n°
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Art. 662. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Onere della prestazione del legato.

Dispositivo

Art. 662.

(Onere della prestazione del legato).


Il testatore puo' porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu' legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.


Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.



Ratio Legis


Spiegazione