Art. 673. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione.
Dispositivo
Art. 673.
(Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione).
Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione